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   Delega di pagamento

 

 

La delegazione di pagamento è una forma di finanziamento che per alcune sue peculiarità si colloca nell'ambito del credito al consumo, consente di accedere ad un ulteriore finanziamento, che si affianca alla cessione del quinto.

Il prestito con delega è regolamentato dagli art.1269 (Delegazione di pagamento) e 1723 (revocabilità del mandato) del codice civile. Anche nel D.P.R. 180 ritroviamo (art.58) un riferimento alla delegazione attuabile però solo nel caso di”pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari”.

Negli ultimi anni la delega ha conosciuto una forte espansione grazie alle indicazioni fornite dal Ministero del Tesoro che ne ha stabilito le regole principali (Circolari n.46 e 63 del 1996, Circolari n.29 del 1998 e Circolari n.37 del 2003). Tali regole principali sono quelle che seguono:

•  obbligo di una convenzione scritta tra l'amministrazione statale e l'Ente finanziatore;

•  limite della quota delegabile ad 1\5 dello stipendio netto;

•  limite della metà dello stipendio mensile netto in caso di concorso tra Cessione , Delega convenzionale ed altre forme di Delegazione la cui esecuzione è atto dovuto per l'amministrazione (es. pagamento di pigione).

Inoltre esiste un'altra forma di Delega, quella privata. Viene concessa a tutti i dipendenti aziende private S.r.l. e S.p.a. e Cooperative.

Non servono anzianità particolari di servizio, bastano solo sei mesi di assunzione presso una azienda con almeno 10 dipendenti e che abbia almeno €. 10.000,00 di capitale sociale per ottenere un prestito fino ad €.4.800,00 dilazionabile fino a 72 mesi.

   
 

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